Art. 18

Onere della prova

In vigore dal 17 giu 2008
Onere della prova 1.   La legge che disciplina un’obbligazione contrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni contrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l’onere della prova. 2.   Il contratto o un atto giuridico possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi di cui all’ secondo la quale il contratto o l’atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.
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Onere della prova (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/593) — Testo vigente | Portale Normativo