Art. 9
In vigore dal 19 mag 2008
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente;
b)
entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi riportati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
2. Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che sono stati realmente immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente.
3. Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e per categoria di prodotto, in conformità dell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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