Art. 6
In vigore dal 19 mag 2008
1. I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista per le comunicazioni di cui all', paragrafo 3.
2. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti di importazione inferiore a quelli oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.
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