Art. 8
In vigore dal 19 mag 2008
1. Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’, paragrafo 1.
Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell', paragrafo 2.
2. I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.
3. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
a)
nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:
—
0202 10 00 , 0202 20
—
0202 30 , 0206 29 91 ;
b)
nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4003) e una delle diciture riportate nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:431:oj#art-8