Art. 5

In vigore dal 19 mag 2008
1.   Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) del 1o giugno che precede il periodo contingentale di cui trattasi. Il quantitativo totale oggetto delle domande di diritti d'importazione presentate nel corso del periodo contingentale non può superare i quantitativi di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti. 2.   Insieme alla domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso equivalente di carne disossata. 3.   Entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo venerdì successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande.
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