Art. 4

In vigore dal 19 mag 2008
1.   Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli operatori che hanno richiesto diritti di importazione dimostrano che un quantitativo di carni bovine di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 oppure 0206 29 91 è stato importato dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti nel periodo tra il 1o maggio e il 30 aprile precedente il periodo contingentale (di seguito: «il quantitativo di riferimento»). 2.   Una società nata dalla fusione di società che abbiano importato ciascuna quantitativi di riferimento può utilizzare detti quantitativi di riferimento come base per la presentazione della domanda.
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