Art. 6
Requisiti di purezza e identità delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche
In vigore dal 8 mag 2008
Requisiti di purezza e identità delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche
I requisiti di purezza e identità delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche di cui all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono quelli stabiliti dalla direttiva 96/77/CE della Commissione (8). All'occorrenza, tali requisiti di purezza sono integrati da prescrizioni specifiche previste dal presente regolamento.
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