Art. 8

Acido tartarico

In vigore dal 8 mag 2008
Acido tartarico 1.   L'impiego di acido tartarico per la disacidificazione, previsto all'allegato IV, punto 1, lettera m), e all'allegato IV, paragrafo 3, lettera l), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è ammesso unicamente per i prodotti: a) provenienti da varietà di vite Elbling e Riesling; e b) ottenuti da uve raccolte nelle seguenti regioni viticole della parte settentrionale della zona viticola A: — Ahr, — Rheingau, — Mittelrhein, — Mosel, — Nahe, — Rheinhessen, — Pfalz, — Moselle luxembourgeoise. 2.   L'acido tartarico il cui impiego è previsto al punto 1, lettere l) e m) e al punto 3, lettere k) e l) dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, detto anche acido L-tartarico, deve essere di origine agricola, estratto segnatamente da prodotti vitivinicoli. Esso deve anche essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE.
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