Art. 8
Acido tartarico
In vigore dal 8 mag 2008
Acido tartarico
1. L'impiego di acido tartarico per la disacidificazione, previsto all'allegato IV, punto 1, lettera m), e all'allegato IV, paragrafo 3, lettera l), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è ammesso unicamente per i prodotti:
a)
provenienti da varietà di vite Elbling e Riesling; e
b)
ottenuti da uve raccolte nelle seguenti regioni viticole della parte settentrionale della zona viticola A:
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Ahr,
—
Rheingau,
—
Mittelrhein,
—
Mosel,
—
Nahe,
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Rheinhessen,
—
Pfalz,
—
Moselle luxembourgeoise.
2. L'acido tartarico il cui impiego è previsto al punto 1, lettere l) e m) e al punto 3, lettere k) e l) dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, detto anche acido L-tartarico, deve essere di origine agricola, estratto segnatamente da prodotti vitivinicoli. Esso deve anche essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE.
Storico versioni
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