Art. 9

Resina di pino di Aleppo

In vigore dal 8 mag 2008
Resina di pino di Aleppo 1.   L'uso di resina di pino di Aleppo, previsto all'allegato IV, punto 1, lettera n) del regolamento (CE) n. 1493/1999, è consentito solo per ottenere un vino da tavola «retsina». Tale pratica enologica è ammessa unicamente: a) nel territorio geografico della Grecia; b) su mosti di uve ottenuti da uve per le quali le varietà, la zona di produzione e la zona di vinificazione sono state stabilite dalle disposizioni elleniche vigenti il 31 dicembre 1980; c) mediante aggiunta di una quantità di resina uguale o inferiore a 1 000 grammi per ettolitro di prodotto utilizzato, prima della fermentazione o, qualora il titolo alcolometrico volumico effettivo non sia superiore a un terzo del titolo alcolometrico volumico totale, durante la fermentazione. 2.   Qualora la Grecia intenda modificare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), essa ne dà preventivamente comunicazione alla Commissione. In mancanza di risposta da parte della Commissione nei due mesi successivi a tale comunicazione, la Grecia può procedere a dette modifiche.
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Resina di pino di Aleppo (Art. 9 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo