Art. 11
Batteri lattici
In vigore dal 8 mag 2008
Batteri lattici
I batteri lattici il cui impiego è previsto all'allegato IV, punto 1, lettera q) e punto 3, lettera z) del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere impiegati soltanto se rispondenti alle disposizioni di cui all'allegato VII del presente regolamento.
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