Art. 13
Resine scambiatrici di ioni
In vigore dal 8 mag 2008
Resine scambiatrici di ioni
Le resine scambiatrici di ioni di cui è permesso l'impiego conformemente all'allegato IV, punto 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono copolimeri dello stirene o del divinilbenzene, contenenti gruppi acido solfonico o ammonio. Esse devono essere conformi alle norme del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) nonché alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in applicazione di quest’ultimo. All'atto del controllo con il metodo di analisi descritto all’ allegato IX del presente regolamento, esse non devono cedere, in ciascuno dei solventi menzionati, più di 1 mg/l di sostanze organiche. La loro rigenerazione dev'essere effettuata utilizzando sostanze ammesse per l'elaborazione degli alimenti.
Il loro impiego è consentito soltanto sotto il controllo di un enologo o di un tecnico e in impianti riconosciuti dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio dette resine vengono utilizzate. Tali autorità stabiliscono le funzioni e la responsabilità che incombono agli enologi e ai tecnici riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:423:oj#art-13