Art. 12

Lisozima

In vigore dal 8 mag 2008
Lisozima Il lisozima, la cui utilizzazione è prevista all'allegato IV, punto 1, lettera r) e al punto 3, lettera z ter), del regolamento (CE) n. 1493/1999 può essere utilizzato solo se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
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Lisozima (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo