Art. 14
Ferrocianuro di potassio
In vigore dal 8 mag 2008
Ferrocianuro di potassio
L'utilizzazione di ferrocianuro di potassio, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera p), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.
Dopo il trattamento al ferrocianuro di potassio, il vino deve contenere tracce di ferro.
Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al presente articolo sono quelle adottate dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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