Art. 16

Acido DL-tartarico

In vigore dal 8 mag 2008
Acido DL-tartarico L'utilizzazione di acido DL-tartarico, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera s), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato. Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al presente articolo sono quelle adottate dagli Stati membri.
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Acido DL-tartarico (Art. 16 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo