Art. 17
Dimetildicarbonato
In vigore dal 8 mag 2008
Dimetildicarbonato
L’aggiunta di dimetildicarbonato, prevista nell’allegato IV, punto 3, lettera z quater), del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere effettuata unicamente entro i limiti indicati nell’allegato IV del presente regolamento e se rispondente alle disposizioni di cui all’allegato X del presente regolamento.
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