Art. 15

Fitato di calcio

In vigore dal 8 mag 2008
Fitato di calcio L'utilizzazione di fitato di calcio, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera p), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato. Dopo il trattamento il vino deve contenere tracce di ferro. Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al primo comma sono quelle adottate dagli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:423:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo