Art. 46
Condizioni di distillazione, circolazione e destinazione dei prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 1493/1999 o al presente regolamento
In vigore dal 8 mag 2008
Condizioni di distillazione, circolazione e destinazione dei prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 1493/1999 o al presente regolamento
1. I prodotti che, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto, sono distrutti. Tuttavia gli Stati membri possono consentire l'impiego di taluni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, in una distilleria, in una fabbrica di aceto o a fini industriali.
2. Tali prodotti non possono essere detenuti da un produttore o un commerciante senza un motivo legittimo e possono circolare unicamente a destinazione di una distilleria, di una fabbrica di aceto, di un impianto che li utilizza per usi o per prodotti industriali o di un impianto di eliminazione.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di far procedere all'aggiunta di denaturanti o indicatori ai vini di cui al paragrafo 1, onde meglio identificarli. Possono inoltre vietare per motivi giustificati gli impieghi previsti al paragrafo 1 e far procedere all'eliminazione dei prodotti.
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