Art. 44

Norme generali

In vigore dal 8 mag 2008
Norme generali 1.   Ai fini dell'utilizzazione in via sperimentale delle pratiche e dei trattamenti enologici di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni Stato membro può autorizzare, per un periodo massimo di tre anni, talune pratiche o taluni trattamenti enologici non previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dal presente regolamento, a condizione che: a) le pratiche e i trattamenti enologici in causa siano conformi alle condizioni fissate all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999; b) i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo pari a 50 000 hl all'anno e per esperimento; c) i prodotti ottenuti non siano spediti fuori dello Stato membro nel cui territorio è stato effettuato l'esperimento; d) all'inizio dell'esperimento lo Stato membro interessato informi la Commissione e gli altri Stati membri sulle condizioni di ciascuna autorizzazione. Un esperimento consiste nell'operazione o nelle operazioni realizzate nell'ambito di un progetto di ricerca predeterminato e caratterizzato da un protocollo sperimentale unico. 2.   Prima dello scadere del periodo previsto al paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione concernente l'esperimento autorizzato. La Commissione informa gli altri Stati membri del risultato di tale esperimento. Lo Stato membro interessato può all'occorrenza, in funzione di tale risultato, presentare alla Commissione una domanda intesa ad autorizzare la prosecuzione del suddetto esperimento, eventualmente su un volume più importante di quello del primo esperimento, per un nuovo periodo massimo di tre anni. A sostegno della domanda, lo Stato membro presenta un apposito fascicolo. 3.   La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, prende una decisione in merito alla domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo; essa può nel contempo decidere che l'esperimento possa essere proseguito in altri Stati membri nelle stesse condizioni. 4.   Dopo aver raccolto tutte le informazioni relative all'esperimento in questione, la Commissione può, se del caso, presentare al Consiglio, al termine del periodo di cui al paragrafo 1 o di quello di cui al paragrafo 2, una proposta volta a consentire definitivamente la pratica enologica o il trattamento enologico oggetto di detto esperimento.
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