Art. 42

Aggiunta di alcole ai vini frizzanti

In vigore dal 8 mag 2008
Aggiunta di alcole ai vini frizzanti In applicazione dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'aggiunta di alcole ai vini frizzanti non può determinare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale dei vini frizzanti di oltre 0,5 % vol. L'aggiunta di alcole può effettuarsi unicamente sotto forma di sciroppo di dosaggio e purché si tratti di un metodo ammesso dalla normativa vigente nello Stato membro produttore e tale normativa sia stata comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri.
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Aggiunta di alcole ai vini frizzanti (Art. 42 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo