Art. 40
Aggiunta di distillato ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d.
In vigore dal 8 mag 2008
Aggiunta di distillato ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d.
Le caratteristiche dei distillati di vino o di uve secche che, in applicazione dell'allegato V, sezione J, punto 2, lettera a), sub i), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere addizionati ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d., sono fissate all'allegato XX del presente regolamento.
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