Art. 38

Definizione

In vigore dal 8 mag 2008
Definizione 1.   Ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, per taglio si intende: la miscelazione di vini o di mosti provenienti a) da diversi Stati; b) da diverse zone viticole della Comunità ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999 o da diverse zone di produzione di un paese terzo; c) dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, ma da diverse unità geografiche, da diverse varietà di viti o da diverse annate di raccolta, sempreché nella designazione del prodotto ottenuto siano riportate le indicazioni relative a tali unità geografiche, varietà o annate; o d) da diverse categorie di vino o di mosto. 2.   Per diverse categorie di vino o di mosto si intendono: a) il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino; b) il vino da tavola, il v.q.p.r.d., nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso. 3.   Non si considera come taglio: a) l'aggiunta al prodotto in causa di mosto d'uva concentrato o di mosto d'uva concentrato rettificato avente per effetto l'aumento del titolo alcolometrico naturale; b) la dolcificazione: i) di un vino da tavola, ii) di un v.q.p.r.d., se il prodotto edulcorante è ottenuto nella regione determinata di cui porta il nome o consiste di mosto d'uva concentrato rettificato; c) la produzione di un v.q.p.r.d. secondo le pratiche tradizionali di cui all'allegato VI, sezione D, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
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Definizione (Art. 38 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo