Art. 45
Vini prodotti anteriormente al 1o agosto 2000
In vigore dal 8 mag 2008
Vini prodotti anteriormente al 1o agosto 2000
I vini prodotti anteriormente al 1o agosto 2000 possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto, purché siano conformi alle norme comunitarie o nazionali in vigore prima di tale data.
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