Art. 5
Limiti per l'utilizzazione di talune sostanze
In vigore dal 8 mag 2008
Limiti per l'utilizzazione di talune sostanze
Le sostanze autorizzate a fini enologici indicate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere utilizzate soltanto entro i limiti indicati nell'allegato IV del presente regolamento.
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