Art. 3

Utilizzazione di taluni prodotti non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale per la produzione di vini spumanti, vini spumanti gassificati o vini frizzanti gassificati

In vigore dal 8 mag 2008
Utilizzazione di taluni prodotti non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale per la produzione di vini spumanti, vini spumanti gassificati o vini frizzanti gassificati Le annate nelle quali, a motivo delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, possono essere utilizzati i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in oggetto, alle condizioni stabilite all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per la produzione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati o di vini frizzanti gassificati, sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.
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