Art. 2
Utilizzazione di uve appartenenti a talune varietà
In vigore dal 8 mag 2008
Utilizzazione di uve appartenenti a talune varietà
1. È vietata la vinificazione di uve provenienti da varietà classificate unicamente come uve da tavola.
2. In deroga all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere utilizzate nella Comunità per l'elaborazione dei prodotti ivi indicati le uve appartenenti alle varietà che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
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