Art. 4

Utilizzazione di mosti di uve provenienti da talune varietà di viti per la produzione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico e deroghe a tale utilizzazione

In vigore dal 8 mag 2008
Utilizzazione di mosti di uve provenienti da talune varietà di viti per la produzione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico e deroghe a tale utilizzazione 1.   L'elenco delle varietà di viti che producono mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che devono essere utilizzati per la costituzione della partita destinata alla preparazione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico, conformemente all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, figura all'allegato III, sezione A, del presente regolamento. 2.   Le deroghe di cui all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, relative alle varietà di viti e ai prodotti che costituiscono la partita sono stabilite all'allegato III, sezione B, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:423:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Utilizzazione di mosti di uve provenienti da talune varietà di viti per la produzione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico e deroghe a tale utilizzazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo