Art. 4
Utilizzazione di mosti di uve provenienti da talune varietà di viti per la produzione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico e deroghe a tale utilizzazione
In vigore dal 8 mag 2008
Utilizzazione di mosti di uve provenienti da talune varietà di viti per la produzione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico e deroghe a tale utilizzazione
1. L'elenco delle varietà di viti che producono mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che devono essere utilizzati per la costituzione della partita destinata alla preparazione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico, conformemente all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, figura all'allegato III, sezione A, del presente regolamento.
2. Le deroghe di cui all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, relative alle varietà di viti e ai prodotti che costituiscono la partita sono stabilite all'allegato III, sezione B, del presente regolamento.
Storico versioni
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