Art. 31
Acidificazione e arricchimento di uno stesso prodotto
In vigore dal 8 mag 2008
Acidificazione e arricchimento di uno stesso prodotto
I casi nei quali l'acidificazione e l'arricchimento di uno stesso prodotto ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono autorizzati, conformemente all'allegato V, sezione E, punto 7, dello stesso regolamento, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e figurano nell'allegato XVIII del presente regolamento.
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