Art. 29
Disposizioni amministrative relative all'arricchimento
In vigore dal 8 mag 2008
Disposizioni amministrative relative all'arricchimento
1. La dichiarazione di cui all'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativa alle operazioni destinate ad aumentare il titolo alcolometrico, viene redatta dalle persone fisiche o giuridiche che procedono a tali operazioni nel rispetto dei termini e delle opportune condizioni di controllo stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio ha luogo l'operazione.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e deve contenere le indicazioni seguenti:
a)
nome, cognome e indirizzo del dichiarante;
b)
luogo nel quale sarà effettuata l'operazione;
c)
data e ora di inizio dell'operazione;
d)
designazione del prodotto sottoposto all'operazione;
e)
procedimento utilizzato per tale operazione con indicazione della natura del prodotto che sarà a tal fine utilizzato.
3. Gli Stati membri possono ammettere che venga inviata all'autorità competente una dichiarazione preventiva valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione è ammessa solo se il dichiarante tiene un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di arricchimento, come stabilito al paragrafo 6, nonché le indicazioni di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità sulla base delle quali il dichiarante che, per un caso di forza maggiore, sia impossibilitato a procedere all'operazione di cui sopra al momento previsto nella sua dichiarazione, presenta all'autorità competente una nuova dichiarazione che permetta di effettuare i necessari controlli.
Essi comunicano tali disposizioni per iscritto alla Commissione.
5. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria per il Lussemburgo.
6. L'iscrizione nei registri delle indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di aumento del titolo alcolometrico si effettua immediatamente dopo la fine dell'operazione stessa, a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Qualora la dichiarazione preventiva concernente più operazioni non contenga la data e l'ora di inizio delle operazioni, occorre inoltre effettuare una iscrizione nel registro prima dell'inizio di ciascuna operazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:423:oj#art-29