Art. 28

Arricchimento della partita dei vini spumanti

In vigore dal 8 mag 2008
Arricchimento della partita dei vini spumanti Conformemente all'allegato V, sezione H, punto 4 e sezione I, punto 5, nonché all'allegato VI, sezione K, punto 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni Stato membro può autorizzare l'arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, purché: a) nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito; b) detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio; c) l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta; d) non siano superati i seguenti limiti: i) 3,5 % vol, per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola A, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 5 % vol, ii) 2,5 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola B, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 6 % vol, iii) 2 % vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalle zone viticole C I a), C I b), C II o C III, purché i titoli alcolometrici volumici naturali di ciascuno dei componenti siano almeno pari rispettivamente a 7,5 % vol, 8 % vol, 8,5 % vol o 9 % vol, e) il metodo utilizzato sia l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato. I limiti di cui al primo comma, lettera d) non pregiudicano l'applicazione dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 alle partite destinate alla preparazione di vini spumanti di cui all'allegato I, punto 15, del regolamento suddetto.
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Arricchimento della partita dei vini spumanti (Art. 28 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo