Art. 30
Disposizioni amministrative relative all'acidificazione e alla disacidificazione
In vigore dal 8 mag 2008
Disposizioni amministrative relative all'acidificazione e alla disacidificazione
1. Per quanto riguarda l'acidificazione e la disacidificazione, la dichiarazione di cui all'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 viene presentata dagli operatori al più tardi il secondo giorno successivo a quello in cui l'operazione viene effettuata per la prima volta nel corso di una data campagna. Essa è valida per tutte le operazioni della campagna.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e deve contenere le indicazioni seguenti:
a)
nome, cognome e indirizzo del dichiarante;
b)
natura dell'operazione;
c)
luogo in cui si svolge l'operazione.
3. L'iscrizione nei registri delle indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di acidificazione o disacidificazione si effettua a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Storico versioni
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