Art. 30

Disposizioni amministrative relative all'acidificazione e alla disacidificazione

In vigore dal 8 mag 2008
Disposizioni amministrative relative all'acidificazione e alla disacidificazione 1.   Per quanto riguarda l'acidificazione e la disacidificazione, la dichiarazione di cui all'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 viene presentata dagli operatori al più tardi il secondo giorno successivo a quello in cui l'operazione viene effettuata per la prima volta nel corso di una data campagna. Essa è valida per tutte le operazioni della campagna. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e deve contenere le indicazioni seguenti: a) nome, cognome e indirizzo del dichiarante; b) natura dell'operazione; c) luogo in cui si svolge l'operazione. 3.   L'iscrizione nei registri delle indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di acidificazione o disacidificazione si effettua a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
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