Art. 32
Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino
In vigore dal 8 mag 2008
Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino
Le operazioni di cui all'allegato V, sezione G, punto 1 del regolamento 1493/1999 devono essere effettuate in una sola volta. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che alcune operazioni possano essere realizzate in più volte, se questa pratica assicura una migliore vinificazione dei prodotti. In tal caso, i limiti stabiliti all'allegato V del regolamento 1493/1999 si applicano all'operazione nel suo insieme.
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