Art. 33

Deroga alle date fissate per le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione

In vigore dal 8 mag 2008
Deroga alle date fissate per le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione In deroga alle date fissate nell'allegato V, sezione G, punto 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione possono essere effettuate anteriormente alle date che figurano nell'allegato XIX del presente regolamento.
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Deroga alle date fissate per le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione (Art. 33 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo