Art. 35

Disposizione amministrative relative alla dolcificazione

In vigore dal 8 mag 2008
Disposizione amministrative relative alla dolcificazione 1.   Le persone fisiche o giuridiche che procedono alla dolcificazione indirizzano una dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione. 2.   Le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto. Le dichiarazioni devono pervenire all'organismo competente almeno 48 ore prima del giorno previsto per l'operazione. Tuttavia, quando un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo operazioni di dolcificazione, gli Stati membri possono accettare che venga indirizzata all'autorità competente una dichiarazione valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione è ammessa solo se l'impresa tiene un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di dolcificazione e le indicazioni di cui al paragrafo 3. 3.   Le dichiarazioni devono recare le indicazioni seguenti: a) per quanto riguarda la dolcificazione effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato V, sezione F, punto 1, lettera a), e dell'allegato VI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999: i) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino da tavola o del v.q.p.r.d. in causa, ii) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve di cui è prevista l'aggiunta, iii) i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino da tavola o il v.q.p.r.d. presenterà dopo la dolcificazione; b) per quanto riguarda la dolcificazione effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato V, sezione F, punto 1, lettera b), e dell'allegato VI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999: i) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino da tavola o del v.q.p.r.d. in causa, ii) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve o il volume e la densità del mosto di uve concentrato di cui è prevista l'aggiunta, secondo i casi, iii) i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino da tavola o il v.q.p.r.d. presenterà dopo la dolcificazione. 4.   Le persone di cui al paragrafo 1 tengono registri delle entrate e delle uscite nei quali sono indicate le quantità di mosti di uve o di mosti di uve concentrati che detengono per effettuare la dolcificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:423:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizione amministrative relative alla dolcificazione (Art. 35 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo