Art. 37

Norme specifiche relative alla dolcificazione dei vini liquorosi

In vigore dal 8 mag 2008
Norme specifiche relative alla dolcificazione dei vini liquorosi 1.   La dolcificazione alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione J, punto 6, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzata per il «vino generoso de licor», quale definito all'allegato VI, sezione L, punto 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999. 2.   La dolcificazione alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione J, punto 6, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzata per il v.l.q.p.r.d. «Madeira».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:423:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme specifiche relative alla dolcificazione dei vini liquorosi (Art. 37 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo