Art. 37
Norme specifiche relative alla dolcificazione dei vini liquorosi
In vigore dal 8 mag 2008
Norme specifiche relative alla dolcificazione dei vini liquorosi
1. La dolcificazione alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione J, punto 6, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzata per il «vino generoso de licor», quale definito all'allegato VI, sezione L, punto 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. La dolcificazione alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione J, punto 6, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzata per il v.l.q.p.r.d. «Madeira».
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