Art. 26

Autorizzazione dell'impiego del saccarosio

In vigore dal 8 mag 2008
Autorizzazione dell'impiego del saccarosio Le regioni viticole nelle quali l'impiego di saccarosio è autorizzato in applicazione dell'allegato V, sezione D, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono le seguenti: a) zona viticola A; b) zona viticola B; c) zone viticole C, salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo e nei dipartimenti francesi: — Aix-en-Provence, — Nîmes, — Montpellier, — Toulouse, — Agen, — Pau, — Bordeaux, — Bastia. Tuttavia, l'arricchimento per zuccheraggio a secco può essere autorizzato, a titolo straordinario, dalle autorità nazionali nel dipartimento francese di cui alla lettera c). La Francia comunica senza indugio tali autorizzazioni alla Commissione e agli altri Stati membri.
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