Art. 26
Autorizzazione dell'impiego del saccarosio
In vigore dal 8 mag 2008
Autorizzazione dell'impiego del saccarosio
Le regioni viticole nelle quali l'impiego di saccarosio è autorizzato in applicazione dell'allegato V, sezione D, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono le seguenti:
a)
zona viticola A;
b)
zona viticola B;
c)
zone viticole C, salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo e nei dipartimenti francesi:
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Aix-en-Provence,
—
Nîmes,
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Montpellier,
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Toulouse,
—
Agen,
—
Pau,
—
Bordeaux,
—
Bastia.
Tuttavia, l'arricchimento per zuccheraggio a secco può essere autorizzato, a titolo straordinario, dalle autorità nazionali nel dipartimento francese di cui alla lettera c). La Francia comunica senza indugio tali autorizzazioni alla Commissione e agli altri Stati membri.
Storico versioni
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