Art. 25

Utilizzazione di solfato di calcio per alcuni vini liquorosi

In vigore dal 8 mag 2008
Utilizzazione di solfato di calcio per alcuni vini liquorosi Le deroghe relative all'impiego di solfato di calcio di cui all'allegato V, sezione J, punto 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono riguardare unicamente i vini spagnoli seguenti: a) il «vino generoso», definito all'allegato VI, sezione L, punto 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999; b) il «vino generoso de licor», definito all'allegato VI, sezione J, punto 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
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Utilizzazione di solfato di calcio per alcuni vini liquorosi (Art. 25 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo