Art. 23

Tenore di anidride solforosa

In vigore dal 8 mag 2008
Tenore di anidride solforosa 1.   Le modifiche degli elenchi di vini di cui all'allegato V, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 figurano nell'allegato XIV del presente regolamento. 2.   Possono essere offerti al consumo umano diretto fino all'esaurimento delle scorte: — i vini originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, prodotti anteriormente al 1o settembre 1986, diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi, e — i vini originari di paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1o settembre 1987, diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, al momento dell'immissione al consumo umano diretto: a) 175 mg/l per i vini rossi; b) 225mg/l per i vini bianchi e rosati; c) in deroga alle lettere a) e b) per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, uguale o superiore a 5 g/l, 225 mg/l per i vini rossi e 275 mg/l per i vini bianchi e rosati. Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte: — i vini originari della Spagna prodotti anteriormente al 1o settembre 1986 e aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni spagnole in vigore prima di tale data, — i vini originari del Portogallo prodotti anteriormente al 1o gennaio 1991 e aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data. 3.   Possono essere offerti al consumo umano diretto sino all'esaurimento delle scorte i vini spumanti originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1o settembre 1987 il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, secondo i casi: — 250 mg/l per i vini spumanti, — 200 mg/l per i vini spumanti di qualità. Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte: — i vini originari della Spagna elaborati anteriormente al 1o settembre 1986 e aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni spagnole in vigore prima di tale data, — i vini originari del Portogallo elaborati anteriormente al 1o gennaio 1991 e aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data. 4.   L'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono consentire a motivo delle condizioni climatiche, per alcuni vini prodotti in determinate zone viticole del loro territorio, che i tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro di cui alla sezione A dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999 siano aumentati di non oltre 40 milligrammi per litro figura all'allegato XV del presente regolamento.
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Tenore di anidride solforosa (Art. 23 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo