Art. 22

Uso di pezzi di legno di quercia

In vigore dal 8 mag 2008
Uso di pezzi di legno di quercia L’uso di pezzi di legno di quercia previsto dall’allegato IV, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è possibile unicamente se soddisfa le prescrizioni che figurano nell’allegato XIII del presente regolamento.
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Uso di pezzi di legno di quercia (Art. 22 Regolamento (UE) 2008/423) — Testo vigente | Portale Normativo