Art. 121
Modalità di applicazione
In vigore dal 29 apr 2008
Modalità di applicazione
Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
Esse possono riguardare in particolare:
a)
le modalità relative allo schedario viticolo di cui all’, in particolare al suo uso per il monitoraggio e il controllo del potenziale produttivo;
b)
le modalità relative all’inventario di cui all’, in particolare al suo uso per il monitoraggio e il controllo del potenziale produttivo;
c)
le modalità relative alla misurazione delle superfici;
d)
le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione;
e)
le dichiarazioni obbligatorie di cui all’;
f)
i documenti di accompagnamento e il registro di cui all’;
g)
le modalità relative agli aiuti nazionali di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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