Art. 112
Documenti di accompagnamento e registro
In vigore dal 29 apr 2008
Documenti di accompagnamento e registro
1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono messi in circolazione nella Comunità soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale.
2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell’esercizio della loro professione, detengono prodotti disciplinati dal presente regolamento, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, da determinare secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.
Storico versioni
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