Art. 111

Dichiarazioni obbligatorie

In vigore dal 29 apr 2008
Dichiarazioni obbligatorie 1.   I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti. 2.   Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio. 3.   I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.
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Dichiarazioni obbligatorie (Art. 111 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo