Art. 111
Dichiarazioni obbligatorie
In vigore dal 29 apr 2008
Dichiarazioni obbligatorie
1. I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti.
2. Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio.
3. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.
Storico versioni
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