Art. 123
Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003
In vigore dal 29 apr 2008
Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure, per quanto riguarda l’olio di oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, abbiano beneficiato del sostegno di mercato nel periodo rappresentativo di cui all’allegato VII, punto K, oppure, per quanto riguarda le banane, abbiano fruito di compensazioni per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui all’allegato VII, punto L, o, per quanto riguarda gli ortofrutticoli, le patate di consumo ed i vivai, abbiano prodotto ortofrutticoli, patate di consumo e vivai, nel periodo rappresentativo fissato dagli Stati membri per i prodotti in questione ai sensi dell’allegato VII, punto M, oppure, per quanto riguarda il vino, abbiano ricevuto un diritto all’aiuto ai sensi dell’allegato VII, punti N e O.»;
2)
all’, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Per il vino l’importo di riferimento è calcolato e adeguato a norma dell’allegato VII, punti N e O.»;
3)
all’ è aggiunto il seguente paragrafo:
«1ter) Nel caso del vino e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri a norma dell’ e dell’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (*1), la Commissione adegua i massimali nazionali di cui all’allegato VIII del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento. Entro il 1o dicembre dell’anno che precede l’adeguamento dei massimali nazionali gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti all’aiuto di cui all’allegato VII, punto N, del presente regolamento.»;
(*1)
GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1
"
4)
all’, paragrafo 2, dopo la lettera a quater) è inserita la lettera seguente:
«a quinquies)
nel caso del vino, il numero di ettari calcolato a norma dell’allegato VII, punti N e O;»;
5)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola dell’azienda, escluse le superfici destinate a colture forestali o ad usi non agricoli.»;
6)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Uso agricolo del suolo
Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell’, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola.
In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono decidere, entro il 1o novembre 2007, che fino ad una data che sarà stabilita dallo Stato membro interessato, ma che non sarà posteriore al 31 dicembre 2010, le parcelle ubicate in una o più regioni all’interno di tale Stato membro possono continuare a non essere utilizzate per:
a)
la produzione di uno o più dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ed all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. In tal caso gli Stati membri possono tuttavia decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all’aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno; tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data è modificata secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti prima per questioni climatiche; e/o
b)
la produzione di patate di consumo; e/o
c)
i vivai.»;
7)
all’, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Con riguardo all’inclusione del settore del vino nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono decidere entro il 1o aprile 2009 di applicare la deroga di cui al primo comma.»;
8)
all’articolo 71 quater è aggiunto il comma seguente:
«Nel caso del vino e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri a norma dell’ e dell’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione adegua i massimali nazionali di cui all’allegato VIII bis del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento. Entro il 1o dicembre dell’anno che precede l’adeguamento dei massimali nazionali gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti all’aiuto di cui all’allegato VII, punto N, del presente regolamento.»;
9)
all’articolo 145
—
è inserita la lettera seguente:
«d sexies) modalità relative all’inclusione dell’aiuto per il vino nel regime di pagamento unico in conformità del regolamento (CE) n. 479/2008;»,
—
è inserita la lettera seguente:
«n bis) per quanto riguarda il vino, modalità di applicazione relative alla condizionalità ai sensi degli del regolamento (CE) n. 479/2008;»;
10)
nell’allegato IV, seconda colonna, l’ultimo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative»;
11)
nell’allegato VII sono aggiunti i punti seguenti:
«N. Vino (estirpazione)
Agli agricoltori che partecipano al regime di estirpazione di cui al titolo V, capo III, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono assegnati, nell’anno successivo all’estirpazione, diritti all’aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione.
Il valore unitario di tali diritti all’aiuto è pari alla media regionale del valore dei diritti all’aiuto della regione considerata. Tuttavia, il valore unitario non supera in nessun caso 350 EUR/ha.
O. Vino (trasferimento dai programmi di sostegno)
Qualora gli Stati membri scelgano di concedere un sostegno ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 479/2008, stabiliscono l’importo di riferimento di ogni agricoltore nonché gli ettari applicabili di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento:
—
in base a criteri oggettivi e non discriminatori,
—
in relazione a un periodo di riferimento rappresentativo di una o più campagne viticole a decorrere da quella del 2005/2006. Tuttavia, il criterio di riferimento utilizzato per stabilire l’importo di riferimento e gli ettari applicabili non si fonda su un periodo di riferimento che comprende campagne viticole successive a quella del 2007/2008 in cui il trasferimento ai programmi di sostegno riguarda le compensazioni agli agricoltori che hanno fruito finora di un sostegno per la distillazione di alcole per usi commestibili o che sono stati i beneficiari economici del sostegno all’uso del mosto di uve concentrato per arricchire il vino a norma del regolamento (CE) n. 479/2008,
—
che non superano l’importo totale disponibile per tale misura di cui all’, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008.»;
12)
nell’allegato VIII,
—
un asterisco è inserito dopo la parola «Italia» nella prima colonna della tabella,
—
sotto la tabella è inserito il testo seguente:
« Gli importi per l’Italia corrispondenti agli anni 2008, 2009 e 2010 sono ridotti di 20 Mio EUR [cfr. la nota in calce all’allegato II del regolamento (CE) n. 479/2008]».
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