Art. 118

Designazione delle autorità nazionali competenti

In vigore dal 29 apr 2008
Designazione delle autorità nazionali competenti 1.   Fatto salvo l’, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
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