Art. 116

Monitoraggio

In vigore dal 29 apr 2008
Monitoraggio Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo relative alle superfici siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) sotto i seguenti profili: a) la banca dati informatizzata; b) i sistemi di identificazione delle parcelle agricole di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003; c) i controlli amministrativi. Tali procedure consentono l’ordinato e armonioso funzionamento comune o lo scambio di dati con il SIGC.
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