Art. 117
Controlli e sanzioni amministrative e loro comunicazione
In vigore dal 29 apr 2008
Controlli e sanzioni amministrative e loro comunicazione
Fatta eccezione per la materia contemplata dall’articolo 145, lettera n bis), del regolamento (CE) n. 1782/2003, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento si adottano:
a)
le disposizioni che garantiscono l’applicazione uniforme delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo, in particolare per quanto concerne il controllo, e le disposizioni relative alla disciplina finanziaria specifica ai fini del miglioramento dei controlli;
b)
le disposizioni relative ai controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri sono tenuti a effettuare per verificare l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;
c)
un sistema di irrogazione di sanzioni amministrative ove siano rilevati casi di inadempienza degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento, tenuto conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza constatata;
d)
le disposizioni relative al recupero di pagamenti effettuati indebitamente in applicazione del presente regolamento;
e)
le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione dei controlli svolti e dei relativi risultati.
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