Art. 115

Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione

In vigore dal 29 apr 2008
Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione 1.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all’applicazione del presente regolamento, in particolare per il controllo dell’andamento dei mercati e la loro analisi, nonché per l’osservanza degli obblighi internazionali relativi ai prodotti disciplinati dal presente regolamento. 2.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, sono stabilite modalità di applicazione per determinare le informazioni necessarie per l’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le disposizioni relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alle modalità di trasmissione o di messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.
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Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione (Art. 115 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo