Art. 118 · Designazione delle autorità nazionali competenti

Art. 118

Designazione delle autorità nazionali competenti

In vigore dal 29 apr 2008
Designazione delle autorità nazionali competenti 1.   Fatto salvo l’, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
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