Art. 14

Risorse finanziarie

In vigore dal 11 mar 2008
Risorse finanziarie 1.   L’EIT è finanziato mediante un contributo del bilancio generale dell’Unione europea nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’ e di altre fonti private e pubbliche. 2.   Le CCI sono finanziate in particolare, mediante le seguenti fonti: a) contributi delle imprese o organizzazioni private, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento; b) contributi del bilancio generale dell’Unione europea; c) contributi statutari o volontari degli Stati partecipanti, di paesi terzi o delle loro autorità pubbliche; d) lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale; e) ricavi generati dalle attività delle CCI e canoni per diritti di proprietà intellettuale; f) ricavi generati da risultati o dotazioni in capitali delle attività dell’EIT, compresi quelli gestiti dalla Fondazione EIT; g) contributi di istituzioni o organismi internazionali; h) prestiti e contributi della Banca europea per gli investimenti, compresa la possibilità di utilizzare il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi, secondo i criteri di ammissibilità e la procedura di selezione. I contributi possono essere in natura. 3.   Le modalità per accedere ai fondi provenienti dall’EIT sono definite nel regolamento finanziario dell’EIT di cui all’, paragrafo 1. 4.   Il contributo proveniente dal bilancio generale dell’Unione europea per finanziare i costi derivanti dalle attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI è erogato a partire dalla dotazione finanziaria di cui all’. 5.   Le CCI o le loro organizzazioni partner possono chiedere un aiuto comunitario, in particolare nell’ambito dei programmi e dei fondi comunitari, conformemente alle rispettive norme e su un piano di parità rispetto ad altre domande. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea.
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Risorse finanziarie (Art. 14 Regolamento (UE) 2008/294) — Testo vigente | Portale Normativo