Art. 21

Attuazione e controllo del bilancio

In vigore dal 11 mar 2008
Attuazione e controllo del bilancio 1.   L’EIT adotta il suo regolamento finanziario conformemente all’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, solo se lo richiedono le sue esigenze specifiche di funzionamento e previo consenso della Commissione. Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all’EIT di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato. 2.   Il direttore esegue il bilancio dell’EIT. 3.   La contabilità dell’EIT è consolidata con quella della Commissione. 4.   Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento europeo dà scarico sull’esecuzione del bilancio dell’EIT dell’anno n, prima del 30 aprile dell’anno n + 2, al Direttore e al Comitato Direttivo per quanto riguarda la fondazione dell’EIT.
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Attuazione e controllo del bilancio (Art. 21 Regolamento (UE) 2008/294) — Testo vigente | Portale Normativo