Art. 22

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 11 mar 2008
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte per la lotta antifrode (OLAF) (13), si applica all’EIT nella sua integralità. 2.   L’EIT aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (14). Il consiglio di amministrazione formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell’OLAF. 3.   L’insieme delle decisioni adottate e dei contratti stipulati dall’EIT dovranno prevedere esplicitamente che l’OLAF e la Corte dei conti potranno procedere a ispezioni in loco dei documenti di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali. 4.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alla fondazione dell’EIT.
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Tutela degli interessi finanziari della Comunità (Art. 22 Regolamento (UE) 2008/294) — Testo vigente | Portale Normativo